Posts written by Fantuzzy da Podium Varinum

  1. .
    questa tesi è anche molto interessante ...secondo me. Si tratta di ricerche sulla possibilità delle donne di trasmettere la cittadinanza o di acquisire la cittadinanza indipendetemente dal matrimonio, e sulla possibilità delle donne di accedere alle corporazioni e ai mestieri.

    http://venus.unive.it/riccdst/sdv/saggi/testi/pdf/sis.pdf


    alcuni stralci:

    CITAZIONE
    La realtà inglese, in epoca tardo medievale, è teoricamente di grande apertura: le donne
    potevano partecipare alle corporazioni insieme agli uomini e, se non esistevano, in
    quest’epoca, corporazioni esclusivamente femminili, le donne erano formalmente escluse
    solo da cinque, su cinquecento, corporazioni. Prendevano parte alla vita associativa,
    avevano il titolo di sisters, ed erano soggette alle stesse norme relative all’apprendistato, ma
    non potevano essere elette alle cariche.24 I diritti delle donne dipendevano dalla loro
    situazione familiare: una donna non sposata, femme sole, poteva acquisire proprietà e
    disporne, contrarre debiti, fare testamento e impegnarsi direttamente in attività
    economiche, tutti diritti che una donna sposata, femme coverte, non aveva, tranne a Londra,
    dove anche le donne sposate disponevano di diritti analoghi e, in particolare, potevano
    iscriversi alle corporazioni e esercitare delle attività economiche indipendenti da quelle del
    marito.25 Le lavoratrici della seta, un’attività in espansione nella Londra del Quattrocento,
    agivano come femme sole, anche nel caso in cui fossero sposate e mantennero fino alla fine
    del secolo il monopolio su tutte le fasi della lavorazione, forse proprio grazie al fatto che
    un’arte della seta non esisteva ancora,

    CITAZIONE
    In Inghilterra, l’accesso all’apprendistato era il primo passo per l’acquisizione della
    cittadinanza, ovvero del titolo di freemen, che era la condizione indispensabile all’esercizio
    di attività economiche in città e dei diritti politici. Non esisteva, in epoca medievale e
    moderna, alcun ostacolo legale o teorico all’accesso delle donne alla cittadinanza e, molto
    tempo dopo, questo permise alle suffragette inglesi, “saccheggiando a tal fine gli archivi di
    città e tribunali”, di rivendicare il diritto di voto anche richiamandosi all’esistenza, nelle
    città che votavano per eleggere i membri del Parlamento, di donne con il titolo di freemen.29
    In realtà, era comunque raro, anche in epoca medievale, che una donna accedesse al titolo
    di freemen attraverso l’apprendistato, mentre accadeva che vi accedesse da vedova,
    subentrando al marito nella corporazione.30 Il diritto per una vedova di accedere alle
    corporazioni e in tal modo alla cittadinanza era ancora in vigore nel XVIII secolo, ma
    sembra che fossero in poche ad esercitarlo. 31

    CITAZIONE
    Londra, con una popolazione di circa 70.000 abitanti nel XVI secolo, non era
    comparabile, come capitale, a Parigi, con i suoi 200.000 abitanti alla fine del Medioevo.
    Parigi, dove le corporazioni furono precocemente sottoposte al controllo della monarchia, e
    dove l’accesso alla corporazione non consentiva, di per sè, l’accesso alla cittadinanza,32 era
    anche la capitale in cui alcuni mestieri organizzati, e non dei meno importanti, erano
    interamente composti da donne. In epoca medievale, la filatura e la tessitura della seta
    erano monopolizzate da corporazioni esclusivamente femminili il cui governo era però
    condiviso con dei “maestri giurati” nominati dal sovrano: per le filatrici si trattava di due
    maestri e per le tessitrici di tre maestre e tre maestri. Gli statuti medievali dei mestieri
    parigini fanno riferimento a manodopera femminile e maschile e l’ordinamento reale del
    1350, successivo alla peste, apre l’accesso alle corporazioni a chiunque venga a stabilirsi
    in città, uomini e donne, regnicoli e forestieri. Se per alcuni mestieri, come i fabbricanti di
    cinture e corregge e i cristallai, si registra, nelle fonti normative, una certa “diffidenza” nei
    confronti delle lavoratrici, la situazione parigina appare, almeno nei testi normativi, di
    grande apertura.33 Alla fine dell’epoca moderna troviamo ancora delle corporazioni
    interamente femminili, alcune di poca importanza, come le bouquetières-chapelières en
    fleurs o le filassières, e altre che sono invece fra le più importanti nei mestieri tessili e della
    moda, come le lingères (all’origine, tessitura e vendita di tele di lino e cotone, e poi sempre
    più confezione di indumenti e biancheria per donne) e le couturières (sarte per donna),34
    attività in grande espansione nella nascente “società dei consumi” della capitale nel
    Settecento.35 Diversamente dall’epoca medievale, nel governo dei mestieri interamente
    femminili, né padri né mariti potevano intervenire e le donne non sposate, cosiddette filles
    majeures, arrivavano a circa il 40% degli effettivi tra le lingères e le couturières. Alcune
    corporazioni ammettevano un certo numero di donne come maestre, escludendole però
    dalle cariche di governo. Si trattava soprattutto di mogli e vedove di maestri, tranne per le
    “maestre pittrici” e per i negozianti di sementi, nella cui corporazione le donne oltre a
    poter essere maestre, potevano lasciare la maîtrise non solo alle loro figlie, il che era
    permesso anche nelle altre corporazioni miste oltre che in quelle femminili, ma anche ai
    loro figli maschi. Il governo di questo mestiere (grainiers-grainières) era affidato a due
    maestri e due maestre, che potevano essere nubili, sposate o vedove.

  2. .
    Benvenuto !! :)
  3. .
    Questo è un video per invitare alla prudenza alla guida e ... ad evitare il multitasking quando si guida; stranamente e controtendenza, questa volta la colpevole è una ragazza, lei è responsabile della morte di bambini, altre ragazze, uomini ed è un ragazzo invece il primo soccorritore. Cambio di tendenza?





    c'è un commento di un utente che fa riferimento proprio al multitasking

    CITAZIONE
    A lot of people are doing this!! My mother almost got killed because a stupid girl thinks she can do "multitasking" and read or write a SMS while driving...

    Un mucchio di gente fa questo, mia madre ha rischiato di morire perchè una stupida ragazza pensava di poter fare multitasking e leggere o scrivere SMS mentre guidava ... :
  4. .
    CITAZIONE (Mario961 @ 4/9/2009, 12:01)
    Cosa c'entra quest'argomento con la Q.M. ????? :rolleyes:

    Mario961

    infatti, siamo in off topic. E' una sezione apposita per gli argomenti non attinenti con la QM.
  5. .
    CITAZIONE (icarus.10 @ 3/9/2009, 20:43)
    Ritavi, la pena per lo stupro, in forza delle legge attuale, è stata innalzata fino a 12 anni, senza aggravanti. Attenzione, però!! In questi 12 anni sono messi nel computo solo la "non consensualità" e non anche la violenza fisica e le eventuali lesioni inclusi in un azione come lo stupro. Quindi le pene vanno ben al di sopra anche dei 12 anni stessi, e se poi ci aggiungiamo anche le aggravanti(come su questo reato si fa sempre, perchè presi dall'emotività), si arriva ad una pena per stupro anche fino a 20 anni!!

    p.S: Tex, ottima analisi!!

    Immagino che le lesioni personali fossero reato a parte anche nel vecchio codice penale e quindi erano aggravanti (nel senso che compi due reati e ovviamente sconti le due pene).

    Sono d'accordo sul fatto che sia sbagliatissimo associare allo stupro le molestie quali la pacca sul sedere, il bacio etc. e questo l'ho già anche detto più su e sarebbe noioso ripeterlo, ma, dare notizie false non credo vi porti molto giovamento; sono facilmente smontabili, leggendo o cercando semplicemente in Internet.

    L'aumento della pena a 12 anni (massima pena per lo stupro senza le lesioni e l'omicidio - ovvio che se uccide anche la stuprata o le procuri menomazioni o lesioni grave hai una pena maggiore, quindi non corrisponde al vero che conviene stuprarla e poi ucciderla :woot: ) deve ancora passare al Senato che io sappia, è passata soltanto alla Camera il 14 luglio, dubito che sia già legge definitiva.
  6. .
    CITAZIONE (icarus.10 @ 3/9/2009, 19:47)
    Ritavi, tu non capisci. Qui non stiamo dicendo che uno stupratore non debba essere punito, ma ci vuole proporzionalità di punizione in base al danno oggettivo del reato e soprattutto deve essere proporzionato alle pene previste per altri reati. E le pene previste attualemene per lo stupro sono sproporzionate ed eccessive e quindi disprezzano le vittime di violenza diverse dallo stupro, oltre che stridere con il contesto culturale e sociale, ormonale, in cui avviene uno stupro.

    CITAZIONE
    mi sa che sei tu ad essere confuso, non mi pare che Les (e certamente non io) approvino il clima emergenziale degli stupri rispetto ad altri tipi di reati che hanno a che fare con l'integrità fisica della persona.

    Ma come?? tu e Les state a dire che lo stupro è un "crimine odioso"(con buona pace delle vittime di pestaggi, torture o menomazioni) e non una violenza come le altre, giustificate queste pene così severe per lo stupro. Cosa state facendo?? Non capite che quando per il sentire comune un reato assume un particolare allarme e gravità, si innesca un clima di preoccupazione emotiva tale per cui ne risentono anche il legislatore e il giudice?? Perchè tu e les, che vi definite "antifemministi", vi rifiutate di considerare lo stupro come una violenza comune?perchè vi rifiutate di dargli una connotazione sociale e psicologica?? Perchè vi ostinate a dire che lo stupratore sia solo un criminale e non un malato?Ma non capite che così' facendo fate il gioco della Ginarchia che proprio sullo Stupro, assurto come reato supremo e non generato da nessuna causa se non dalla cattiveria maschile,basa il suo sistema di iniquità??!!

    nè io nè mi pare Les abbiamo sostenuto che lo stupro è un crimine più odioso delle torture, quindi non mettere in bocca parole che non si sono mai dette.

    Poi non è da "oggi" che lo stupro è punito con la reclusione fino a 10 anni. Seppur si parlava di stupro vero e proprio, accertato, quella era la pena fino almeno dal 1930, quindi se è vero che oggi si è creato una sorta di emergenza emozionale che ha moltiplicato i casi, non è vero che il codice è stato modificato con pene più gravi. Sono stati unificati i due reati (libidine violenta e stupro, questo sì, ma non è stata aumentata la pena per lo stupro che mi risulti, sarebbe interessante anche il parere di Cama).

    Comunque questo è l'articolo abrogato dalla legge del 1996 e come vedi la pena massima era sempre di dieci anni:

    Art. 519 Della violenza carnale
    Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale e' punito con la reclusione da tre a dieci anni.
    Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:
    1) non ha compiuto gli anni quattordici;
    2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole ne e' l'ascendente o il tutore, ovvero e' un'altra persona a cui il minore e' affidato per ragioni di cura, di educazione, d'istruzione, di vigilanza o di custodia;
    3) e' malata di mente, ovvero non e' in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni d'inferiorita' psichica o fisica, anche se questa e' indipendente dal fatto del colpevole;
    4) e' stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.
    Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 15 febbraio 1996, n. 66
  7. .
    CITAZIONE (COSMOS1 @ 3/9/2009, 19:27)
    @ Rita

    il CP che tu citi già di x sè è sproporzionato, xkè vedi che la pena x la violenza è superiore a quella per lesioni gravi (= inabilità > 40 gg!! ma quando mai una dd violentata è inabile x 40 gg, x la sola violenza in sè! )

    e di poco inferiore alle lesioni gravissime= perdita di un arto!!! di un senso (=vista!!!)

    dunque, ragiona: una donna che subisce una violenza viene "vendicata" con + severità x la violenza stessa che non x il fatto che in occasione della stessa lei possa essere stata selvaggiamente picchiata al punto di averla bloccata a letto x + di 40 gg !!! :woot: ma ti rendi conto!!!

    è sempre + vero il ragionamento iniziale: mai limitarsi a violentare una donna, se la si violenta poi si deve picchiarla fino al punto o di ammazzarla o di farle passare la voglia di denunciarti

    limitarsi a violentarla è stupido e autolesionistico ... :woot:

    e qui siamo ancora al codice penale ...

    con le norme in discussione si parla anche:
    di castrazione chimica (in Francia l'hanno già fatto?)
    di carcerazione preventiva
    di divieto degli arresti domiciliari
    etc etc etc

    dunque, siamo d'accordo? c'è o non c'è una sproporzione con il reato in sè?

    ma la sproporzione c'è da molti anni nella pena per il reato in sè visto che il codice Rocco prevedeva pene dai 3 ai 10 anni e la sola differenza era che era incluso fra i reati contro la morale e non contro la persona.

    Quello che è cambiato è la diversa influenzabilità nel giudizio indipendentemente dalle prove strettamente giudiziarie.
  8. .
    CITAZIONE (COSMOS1 @ 3/9/2009, 19:17)
    CITAZIONE (icarus.10 @ 3/9/2009, 18:36)
    3) Perchè è crudele tenere per molti anni in galera una persona infelice, frustrata e malata psicologicamente, quale è uno stupratore!!!

    già, perchè?

    il problema è che in qs clima di caccia alle streghe sembra proibito anche farsi qs semplice domanda....

    le giustificazioni della pena:

    1 vendicativa
    2 preventiva (così mentre è in galera non nuoce)
    3 rieducativa
    4 esemplare

    ma ditemi secondo voi le streghe femministe quando invocano la pena di morte o la castrazione chimica x gli stupratori, quale giustificazione hanno?

    se siete d'accordo con me, che loro cercano solo la vendetta, di cosa si vogliono vendicare? quale torto ha fatto loro il genere maschile in quanto tale x covare un odio così profondo e duraturo?

    ebbene, amici miei, siamo seri. L'unico grande, ineliminabile torto che hanno ricevuto e di cui non potrannno mai essere risarcite appieno è questo: di essere nate donne :woot:

    vabbuo ci rinuncio: :P però 1) penso che sia ingiusto tenere in galera per anni un innocente e non un colpevole che non ritengo sempre malato psicologicamente a prescindere, di qualunque tipo di reato si sia macchiato.

    2) nei forum che ho girato quando si parlava di castrazione chimica e pena di morte o pene orrende per gli stupratori erano maggiormente gli uomini in prima fila a reclamarla e le donne ad andarci coi piedi di piombo.
  9. .
    CITAZIONE (icarus.10 @ 3/9/2009, 18:36)
    in quanto la componente emotiva gioca un fattore determinante nelle decisioni giudiziarie, cioè si scatena un clima "emergenziale" se il reato è sopravvalutato in gravità, come fai tu e Les sullo stupro. Non capite quanto danno voi fate al giusto processo!

    mi sa che sei tu ad essere confuso, non mi pare che Les (e certamente non io) approvino il clima emergenziale degli stupri rispetto ad altri tipi di reati che hanno a che fare con l'integrità fisica della persona.

    Diverso invece è ribaltare lo scandalo per l'emergenza giustizialista che porta in galera senza prove per determinati tipi di reati per invocare attenuanti anche là dove ci sono le prove.

    Il danno al giusto processo lo fanno i media, molto probabilmente, e su questo sono d'accordo.


  10. .
    CITAZIONE (COSMOS1 @ 3/9/2009, 18:26)
    sono le femminucce isteriche e vendicative che pensano di risarcire la loro carenza fallica facendo male al primo venuto

    infatti mi pare di aver specificato che non è il "primo venuto" ma uno stupratore accertato.

    CITAZIONE
    il problema è pena proporzionata al reato

    allora quale sarebbe la proporzione giusta?

    Dei delitti contro la persona



    Codice Penale

    LIBRO SECONDO
    DEI DELITTI IN PARTICOLARE

    TITOLO XII
    Dei delitti contro la persona

    Capo I
    Dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale

    Art. 575.
    Omicidio.

    Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno._______________

    Cfr. Cassazione Penale, sez. I, sentenza 10 ottobre 2007, n. 37352 in Altalex Massimario.

    Art. 576.
    Circostanze aggravanti. Pena dell'ergastolo.

    Si applica la pena dell'ergastolo (1) se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

    1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

    2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

    3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

    4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

    5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies. (2)

    5.1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis nei confronti della stessa persona offesa. (3)

    5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio. (4)

    È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.


    (1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1 del D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224.
    (2) Comma così modificato dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.
    (3) Comma inserito dal Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11.
    (4) Numero inserito dal Decreto Legge 23 maggio 2008, n. 92.


    Art. 577.
    Altre circostanze aggravanti. Ergastolo.

    Si applica la pena dell'ergastolo se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso:

    1. contro l'ascendente o il discendente;

    2. col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso;

    3. con premeditazione;

    4. col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61.

    La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella , il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.


    Art. 578.
    Infanticidio in condizioni di abbandono materiale e morale.

    La madre che cagiona la morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto, o del feto durante il parto, quando il fatto è determinato da condizioni di abbandono materiale e morale connesse al parto, è punita con la reclusione da quattro a dodici anni.

    A coloro che concorrono nel fatto di cui al primo comma si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Tuttavia, se essi hanno agito al solo scopo di favorire la madre, la pena può essere diminuita da un terzo a due terzi.

    Non si applicano le aggravanti stabilite dall'articolo 61 del codice penale.



    Art. 581.
    Percosse.

    Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

    Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.


    Art. 582.
    Lesione personale.

    Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.

    Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

    _______________

    Cfr. Tribunale di Savona, sentenza 6 dicembre 2007, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 30 aprile 2008, n. 17505, Cassazione Penale, sez. IV, sentenza 8 settembre 2008, n. 34765 e Cassazione Penale, SS.UU., sentenza 21 gennaio 2009, n. 2437 in Altalex Massimario.


    Art. 583.
    Circostanze aggravanti.

    La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni:
    1.
    se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

    2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

    [3. se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto.] (1)

    La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
    1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

    2. la perdita di un senso;

    3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

    4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;

    [5. l'aborto della persona offesa.] (2)


    (1) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194.
    (2) Numero abrogato dall'art. 22, Legge 22 maggio 1978, n. 194.
    _______________

    Cfr. Tribunale di Savona, sentenza 6 dicembre 2007 in Altalex Massimario.


    Art. 584.
    Omicidio preterintenzionale.

    Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.
    Art. 585.
    Circostanze aggravanti.

    Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583 e 584, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

    Agli effetti della legge penale, per armi s'intendono:

    1. quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

    2. tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

    Sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.


    Art. 586.
    Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto.

    Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate.

    _______________
    Art. 609-bis.
    Violenza sessuale.

    Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

    1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.
  11. .
    CITAZIONE (COSMOS1 @ 3/9/2009, 18:01)
    CITAZIONE (Ritavi @ 3/9/2009, 17:12)
    Qui mi pare si stia facendo lo stesso ragionamento: se il mio "sentire" mi dice che sei provocante vestita in un certo modo non ti devi vestire così o sennò devi accettare che ci siano attenuanti nel caso qualcuno ti stupri?.

    Ma cosa c'è di diverso nella denuncia della donna che si "sente" violentata da uno sguardo e denuncia per violenza sessuale?.

    la differenza è che io protesto e mi lamento
    lei mi manda in galera

    scusa se è poco :cry:

    su questo siamo d'accordo, ma siete sicuri che la soluzione sia puntare su leggi che prevedano attenuanti e pene più lievi per gli stupratori accertati tali?

    e non invece su

    CITAZIONE
    la violenza sessuale va provata come ogni altro reato, quindi ciascuno è innocente fino a prova contraria. E che lei non abbia dato il consenso non si può dedurre dal fatto che due giorni dopo va dalla polizia dicendo che mentre scopavate lei pensava "no" ...

    sul tuo punto 3 sono d'accordo sulla legalizzazione della prostituzione ovviamente, c'è da dire che in un rapporto sulla prostituzione che mi pareva piuttosto onesto (visto che riconosceva la mancanza di dati certi sulle prostitute schiave) si faceva notare che la discordanza era data proprio dal diverso status delle Onlus (quelle cattoliche davano un alto numero di prostitute schiave, quelle laiche molto più basso - sostanzialmente chi era a favore della legalizzazione rilevava poche schiave, chi era contro ne rilevava molte.



  12. .
    CITAZIONE (icarus.10 @ 3/9/2009, 17:36)
    Oh, Gesù!!!! rispondo a tutti stasera o domani! Però vorrei fare un osservazione su una citazione di Ritavi:

    CITAZIONE
    Ma cosa c'è di diverso nella denuncia della donna che si "sente" violentata da uno sguardo e denuncia per violenza sessuale?.

    Ritavi, tu non sei un uomo e quindi non puoi capire la sessualità maschile e quindi come si sente un maschio di fronte ad una provocazione sessuale! Del resto, il paragone che fai è completamente fuori luogo: non puoi mettere sullo stesso piano il disagio di un uomo provocato sessualmente e violentato ormonalmente, con,invece, i capricci di una stronzetta che prova fastidio ad essere guardata. In quest' ultimo caso non vi è nessun istinto provocato e violentato, ma solo un capriccio di una stronza che se la tira. Per piacere, prima di parlare, rifletti un pò ;)

    Icarus ma capisci che comunque è estremamente soggettivo? Tanto è vero che fino a 50 anni fa era provocante mostrare un ginocchio e fino a 100 anni fa il polpaccio o la caviglia. Invece lo stupro è un reato da molto tempo (da quando nascono i primi codici).

    E poi dovresti spiegare, come ti ha fatto notare Les, come mai gli stupri sono diminuiti nonostante l'esposizione di maggiori centimetri di pelle.

    E' cambiata la sessualità maschile?
  13. .
    si, ma secondo me, il problema è proprio la mancanza di oggettivizzazione, o di parametri più o meno precisi per stabilire un reato, lo stesso discorso che mi pareva si sia sempre fatto sullo stupro dopo la promulgazione della normativa del 1996 che non fa più distinzione fra stupro vero e proprio (classico .. mi pare lo si fosse chiamato in una discussione) e semplice molestia, considerandole tutte alla stregua di violenza sessuale.

    Qui mi pare si stia facendo lo stesso ragionamento: se il mio "sentire" mi dice che sei provocante vestita in un certo modo non ti devi vestire così o sennò devi accettare che ci siano attenuanti nel caso qualcuno ti stupri?.

    Ma cosa c'è di diverso nella denuncia della donna che si "sente" violentata da uno sguardo e denuncia per violenza sessuale?.

    A me pare che ci si stia ponendo sullo stesso piano.

    Al massimo se una viaggia seminuda e senza mutande su un autobus affollato non si puo' lamentare se le sfiorano la pelle nuda, ma se viene trascinata giù dall'autobus e stuprata restano, a mio parere, tutte le responsabilità penali e oggettive dello stupratore.


    non si puo' lamentare se le sfiorano la pelle nuda :woot:
    oppure se cammina in fuori

  14. .
    CITAZIONE (Reduan @ 3/9/2009, 14:09)
    CITAZIONE
    la maggior parte delle donne non ti denuncia se le guardi, prendere un'eccezione e considerarla come la norma è sleale argomentativamente e tra l'altro c'è modo e modo di guardare.
    Io guardo tutte e non solo il viso, mai stato denunciato. Nessuna mi ha mai detto di non fissarla.

    Pure questo è un discorso che non condivido per nulla. Anche qui si affronta la questione da un lato sbagliato.

    ...Pinco, quando gli gira, mi punta una pistola carica alla tempia.
    ...Però è bravo, non ha mai sparato, e probabilmente non vuole sparare.
    ..Ebbene mi frega nulla se spara o non spara, via quella pistola dalla mia tempia e subito!!!

    Poco importa se la ragazza che fisso non mi denuncia (perchè è buona, o solo perchè ignora le leggi) quel che importa è che se vuole mi può denunciare ed io sono condannato in automatico.
    Lei può denunciare me, ma io non potrei cmq denunciare lei.
    ...E' forse giusto, questo?

    Ragazzi, vi invito a riflettere di più, sia in un caso che nell'altro!

    La QM non è una questione così semplice ed intuitiva.

    se posso, aggiungerei una cosa: è vero che, per quanto ne sappia io, esiste una sola sentenza (e forse anche una sola denuncia) da molestia per sguardo, però terrei anche in conto le reazioni dei media alla notizia della sentenza.

    Ricordo che Flavia Amabile su "la Stampa" con gran soddisfazione lo porto' ad esempio come di una svolta epocale "finalmente le donne cominciano a denunciare" - disse - e nel suo blog si dichiarò stupita e delusa delle affermazioni di chi era scandalizzato dalla sentenza o la commentava negativamente.
  15. .
    http://lanazione.ilsole24ore.com/pistoia/2..._plastica.shtml

    Pistoia, 29 agosto 2009 - Un altro incidente mortale sul lavoro. Questa volta è avvenuto a Quarrata. Maurizio Biancalani, 48 anni, co-titolare della ditta la Va. Ma. è morto la notte scorsa mentre lavorava nello stabilimento dove si produce vasetteria in plastica. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava spostando un carico con un muletto, e poi è sceso dal mezzo. Pochi istanti più tardi il materiale si è staccato e gli è crollato addosso, schiacciandolo. L'uomo è morto sul colpo.


    Esprimendo il proprio cordoglio alla famiglia, la Cgil sottolinea che ''questo grave incidente è il terzo nel giro di 3 mesi ed occorre per questo - sottolinea il sindacato - ogni sforzo da parte di tutti, al fine di porre al centro delle azioni di ciascuno di noi la sicurezza quale valore primario da perseguire per fermare questa mattanza''.
1665 replies since 2/1/2008
.