Le donne devono avere un posto in giunta, lo dice il Tar

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  1. milanesestanco
     
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    CITAZIONE (CiaoSilvia @ 25/9/2009, 00:05)
    CITAZIONE (ilmarmocchio @ 24/9/2009, 18:58)
    A parte l'illegalita' della sentenza del TAR, che stravolge un atto politico,

    la sentenza del tar non ha nulla di illegale, il tar ha fatto solo rispettare le norme dello Statuto della Provincia di Taranto ...... cioè, se c'è un regolamento approvato nello statuto della provincia di taranto, o lo si cancella oppure va rispettato, non è che si fa una norma, ma poi si fa il contrario, quella norma l'hanno votata loro, non i marziani. Quello che c'è da chiedersi è il perchè hanno votato e approvato una norma del genere? . poi una volta approvata la norma va rispettata.

    precisato questo, direi che la sentenza è ineccepibile anche se in pratica va a far apllicare una norma che è una cazzata

    riporto un dibattito giurisprudenziale sulla sentenza:


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    Enrico Antonioni scrive:
    24 settembre 2009 alle 22:40

    Qualcuno dovrebbe ricordare che i limiti ai poteri di nomina degli assessori da parte dei presidenti o dei sindaci sono stabiliti tassativamente dal D.Lgs. 267/2000, noto come Testo unico sull’ordinamento degli Enti Locali. Nel quale non vi è traccia di quote riservate o di presenza di entrambi i sessi. Gli statuti che eventualmente li prevedano sono illegittimi perché stabiliscono limiti ai poteri discrezionali dei presidenti e dei sindaci superando quelli di legge. Esiste una sterminata giurisprudenza concorde in questo senso.Questa sentenza verrà cestinata dal Consiglio di Stato.
    La De Petris, ma anche la Carfagna e altre, invece di ragionare da “tifose” delle donne dovrebbero preoccuparsi di rivendicare la presenza delle donne nella legalità e non pensare di imporla sulla base di sentenze stravaganti o scombiccherate. Questo TAR ha emesso una sentenza elevando al rango di precetto normativo ciò che è invece solo ed esclusivamente opportunità politica. Cosìfiniamo che i tribunali nominano le Giunte. Non mi pare una bella prospettiva.
    Male, malissimo se non hanno nominato donne in Giunta. Ma non è materia di tribunale. Altrimenti l’autonomia degli organi elettivi va a farsi friggere. E quando succede va a farsi friggere la sovranità popolare.




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    Magar scrive:
    24 settembre 2009 alle 23:37

    Scusa, Enrico, la sentenza del T.A.R. fa riferimento all’art. 27 della legge 81 del 1993:

    Art. 27. Pari opportunità.

    1. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonchè degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

    Invece nel D.Lgs. 267 del 2000, che tu citi, trovo, all’art.6, comma 3: 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunita’ tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonche’ degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

    Poi io non sono un esperto, vedrete voi giuristi se la decisione è giuridicamente corretta o meno. E questo è solo il primo grado.


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    Enrico Antonioni scrive:
    25 settembre 2009 alle 16:46

    @ Magar: quelle che citi sono enunciazioni di principio. “… assicura la presenza…” Non spetta al TAR, né ad alcun altro tribunale farle rispettare. Ma alle autonome e discrezionali decisioni degli organi elettivi. I quali organi elettivi ne rispondono agli elettori (e soprattutto alle elettrici in questo caso) e non certo al TAR. A me pare l’abc della tripartizione dei poteri. Se non ammettiamo intromissioni politiche nelle sentenze, e non le ammettiamo, non possiamo neanche ammettere intromissioni dei tribunali negli ambiti di discrezionalità del potere politico.


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    Magar scrive:
    25 settembre 2009 alle 17:31

    Abbi pazienza, Enrico, ma da non-giurista non capisco proprio il concetto. La legge del Parlamento nazionale ha diritto di porre limiti e vincoli agli statuti degli enti locali, giusto?
    Quindi se il Testo unico sugli ordinamenti locali dice che “Gli statuti comunali stabiliscono norme per assicurare X” (ove X è qualcosa di molto concreto e misurabile, non la felicità universale), ciò costituisce una precisa prescrizione vincolante per le istituzioni comunali, non una generica enunciazione di principio, passibile di accettazione o interpretazione da parte del consiglio comunale. È la decisione politica del Parlamento nazionale che prevale su quella dell’ente locale, non un’invasione di campo del tribunale.
    O mi sbaglio, e mi sono perso qualcosa?
     
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24 replies since 24/9/2009, 12:42   634 views
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