Le detenute madri

riflessioni dopo la sentenza di Cogne

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  1. Fantuzzy da Podium Varinum
     
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    Lichtenstein .. o San Marino, che anche loro hanno il rappresentante all'ONU

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    http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc...+DOC+XML+V0//IT

    Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo:

    sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare

    (2007/2116 (INI))

    Il Parlamento europeo,

    – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE e l'articolo 4 della nuova Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 12 dicembre 2007(1) riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo,

    – vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 5, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 7, la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CPT) e il suo protocollo opzionale relativo alla creazione di un sistema di visite regolari sui luoghi di detenzione predisposto da organi internazionali e nazionali indipendenti(2),

    – visto l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i relativi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

    – viste la succitata CPT, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, nonché le relazioni di detto Comitato,

    – visto l'insieme delle norme minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, del 1957, e le dichiarazioni e i principi in materia adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

    – vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

    – vista la risoluzione (73)5 del Consiglio d'Europa sull'insieme delle norme minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle norme penitenziarie europee e la raccomandazione R(2006)2 sulle norme penitenziarie europee,

    – viste le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione R (2006)1747 relativa all'elaborazione di una carta penitenziaria europea nonché la raccomandazione R (2000)1469 sulle madri e i neonati in carcere,

    – vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla situazione di donne e bambini in carcere(3),, la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea(4), la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazione e pene sostitutive(5), e la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea(6),

    – visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    – vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0033/2008),

    A. considerando che in virtù delle convenzioni internazionali(7) ed europee ogni persona che viene incarcerata deve essere trattata nel rispetto dei diritti dell'uomo e che le condizioni di detenzione devono essere conformi ai principi di dignità della persona umana, di non discriminazione e di rispetto della vita privata e familiare e formare oggetto di una valutazione regolare da parte di organismi indipendenti,

    B. considerando che le esigenze e situazioni specifiche delle donne detenute devono essere prese in considerazione nelle decisioni giudiziarie, nelle legislazioni penali e dalle istituzioni penitenziarie degli Stati membri,

    C. considerando che l'incarcerazione delle donne rimanda alla loro posizione nella società in generale, in cui le donne si trovano imprigionate in un sistema concepito e diretto essenzialmente dagli uomini per gli uomini,

    D. considerando che occorre porre in essere misure concrete adeguate ai bisogni specifici delle donne, in particolare l'applicazione di pene alternative,

    E. considerando che le donne incinte in ambiente carcerario non possono ricevere il sostegno, le informazioni e gli elementi necessari per portare avanti adeguatamente la gravidanza e la maternità, segnatamente un'alimentazione equilibrata, condizioni sanitarie idonee, aria fresca, esercizio fisico e cure prenatali e postnatali;

    F. considerando che tutti i detenuti, uomini e donne, devono beneficiare di pari accesso alle cure sanitarie, ma che le politiche penitenziarie devono prestare particolare attenzione alla prevenzione, al controllo e al trattamento, a livello sia fisico che mentale, dei problemi di salute specifici delle donne,
    G. considerando che la salute fisica e mentale della madre va posta in relazione a quella del bambino,

    H. considerando che un gran numero di donne detenute soffrono o hanno sofferto della dipendenza dagli stupefacenti o da altre sostanze(8) suscettibili di essere all'origine di disturbi mentali e comportamentali che richiedono uno specifico trattamento medico e un sostegno sociale e psicologico appropriato nell'ambito di una politica penitenziaria della salute di carattere globale,

    I. considerando che oggi è nota l'elevata incidenza nell'anamnesi delle donne detenute di episodi di violenza, abusi sessuali, maltrattamenti familiari e di coppia, l'elevata dipendenza economica e psicologica delle donne detenute nonché il rapporto diretto di tali episodi con la loro fedina penale e la presenza di sequele fisiche e psicologiche quali lo stress post-traumatico,
    J. considerando che il personale penitenziario deve essere sufficientemente formato e sensibilizzato alla considerazione della dimensione della parità tra donne e uomini e alle specifiche esigenze e situazioni delle donne detenute; considerando che è auspicabile un'attenzione speciale per le più vulnerabili tra loro, ovvero le minorenni e le disabili,

    K. considerando che il mantenimento dei legami familiari è uno strumento essenziale di prevenzione della recidiva e di reinserimento sociale, oltre che un diritto per tutti i detenuti, i loro figli(9) e gli altri membri della famiglia, e che l'esercizio di tale diritto è spesso particolarmente complicato per le donne a causa della scarsità e dunque della possibile lontananza dei centri di detenzione femminile,

    L. considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere sempre preso in considerazione nelle decisioni relative alla sua separazione o al suo mantenimento con il genitore incarcerato, ferma restando, comunque, l'opportunità di fare in modo che l'altro genitore interessato possa esercitare la sua autorità parentale, e di porre in essere le procedure atte a preservare i legami affettivi con l'ambiente familiare d'origine (fratelli e sorelle, nonni e altri membri della famiglia),

    M. considerando che firmando la succitata convenzione sui diritti del fanciullo, al pari di altri strumenti internazionali(10), le parti si sono impegnate ad assicurare a tutti i bambini, senza alcuna forma di discriminazione e indipendentemente dallo stato giuridico dei genitori, il godimento di tutti i diritti previsti dalla convenzione, in particolare il diritto a cure mediche appropriate, allo svago e all'istruzione, e che tale impegno deve altresì essere applicato per i figli che vivono assieme al loro genitore incarcerato,

    N. considerando che al di là della repressione di un atto illegale, il ruolo degli istituti penitenziari dovrebbe mirare altresì al reinserimento sociale e professionale, tenuto conto delle situazioni di esclusione sociale e di povertà che caratterizzano spesso il passato di numerosi detenuti sia uomini che donne(11) ,

    O. considerando che molte detenute sono implicate, al momento della loro incarcerazione, in procedure giudiziarie pendenti (procedura di abbandono, di accoglienza temporanea o di adozione di minori, divorzio o separazione, espulsione dal domicilio, ecc.) che le pongono in una situazione di vulnerabilità e in uno stato permanente di incertezza e di stress,
    P. considerando che le persone detenute spesso non sono a conoscenza delle risorse sociali disponibili e che, in molti casi, il fatto di non essere in possesso dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione (carta d'identità, tesserino della sicurezza sociale, libretto di famiglia) perché li hanno perduti o perché sono scaduti, impedisce loro, nella pratica, di esercitare i diritti accordati ai cittadini di ciascuno Stato membro,

    Q. considerando che l'aumento del numero di donne detenute può essere attribuito in parte al degrado delle condizioni economiche delle donne,
    R. considerando che il pari accesso dei detenuti, uomini e donne, all'occupazione, alla formazione professionale e al tempo libero durante la detenzione è fondamentale per il loro equilibrio psicologico e il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro,

    S. considerando che non basta permettere ai detenuti, uomini e donne, di accedere alle offerte, per quanto variegate, in materia di istruzione, formazione, occupazione, tempo libero ed interventi personali, e che è necessario mettere a punto programmi di accompagnamento che facilitino la loro partecipazione alla preparazione e allo svolgimento del loro percorso di reinserimento,

    T. considerando che le donne detenute devono poter accedere senza discriminazione alcuna a un'occupazione retribuita e al volontariato, nonché a misure di formazione professionale e civica diversificate atte a favorire il loro reinserimento dopo l'espiazione della pena e adatte alle esigenze del mercato del lavoro,
    U. considerando che il successo del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute nonché la prevenzione della recidiva si basano sulla qualità dell'inquadramento fornito durante la detenzione, in particolare attraverso partenariati instaurati con imprese e organismi di assistenza sociale, nonché sul monitoraggio e l'assistenza socioprofessionale, offerti dopo l'espiazione della pena,

    V. considerando che esiste un bisogno manifesto di dati e di statistiche ripartite per genere, globali, chiare e aggiornate,

    Condizioni di detenzione

    1. incoraggia gli Stati membri a investire risorse sufficienti a favore dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle rispettive infrastrutture penitenziarie per dare attuazione alla succitata raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d'Europa onde assicurare condizioni di detenzione rispettose della dignità umana e dei diritti fondamentali, in particolare in materia di alloggio, sanità, igiene, alimentazione, aerazione e luce;

    2. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio affinché adottino, sulla base dell'articolo 6 del trattato UE, una decisione quadro sulle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti, conformemente a quanto raccomandato dal Consiglio d'Europa nella sua succitata raccomandazione R (2006)2 ed invita il Consiglio a diffondere e promuovere l'applicazione delle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa ai fini di una maggiore armonizzazione delle condizioni di detenzione in Europa, in particolare per quanto attiene al rispetto dei bisogni specifici delle donne, nonché la chiara affermazione dei diritti e degli obblighi dei detenuti e delle detenute;

    3. invita la Commissione a includere nella sua relazione annuale sui diritti dell'uomo una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e delle detenute nonché delle condizioni speciali di detenzione previste per le donne;

    4. esorta gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione a ratificare il protocollo opzionale alla CPT che stabilisce un sistema di controllo indipendente dei luoghi di detenzione, e invita il Consiglio e la Commissione a promuovere la ratifica di tale convenzione e del suo protocollo nell'ambito della politica estera dell'Unione europea;

    5. ricorda che la conformità della gestione dei centri di detenzione con le norme giuridiche nazionali e internazionali dovrebbe essere stabilita mediante ispezioni regolari da parte delle autorità competenti;

    6. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'ordine negli istituti penitenziari nonché la sicurezza del personale e di tutti i detenuti, mettendo fine alle situazioni di violenza e di abuso cui sono particolarmente esposte le donne e le persone appartenenti a minoranze etniche o sociali;

    7. ricorda la "specificità" delle prigioni femminili ed insiste sull'introduzione di strutture di sicurezza e di reinserimento concepite per le donne;
    8. invita gli Stati membri a integrare la dimensione della parità tra uomini e donne nella rispettiva politica penitenziaria e nei rispettivi centri di detenzione nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il passato spesso traumatizzante delle donne detenute, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali:

    a) integrando la dimensione di genere nella raccolta dei dati in tutti i settori in cui è possibile, al fine di evidenziare i problemi e i bisogni delle donne;

    b) creando, in ciascuno Stato, una commissione d'inchiesta e sistemi di mediazione permenente per una sorveglianza effettiva delle condizioni di detenzione, al fine di individuare e correggere i fattori di discriminazione che continuano a colpire le donne nel sistema carcerario;
    c) sollevando la questione dei bisogni delle donne detenute nel quadro dei dibattiti locali, regionali e nazionali, al fine di incoraggiare l'adozione di misure positive relative alle risorse sociali, alle condizioni di alloggio, alla formazione, ecc.;
    9. invita gli Stati membri a garantire un accesso uguale e non discriminatorio per le donne alle cure mediche di qualsiasi tipo, che devono essere di qualità equivalente a quelle dispensate al resto della popolazione, per prevenire e trattare efficacemente le malattie specificamente femminili(12);

    10. ricorda la necessità di adottare misure a favore di una migliore presa in considerazione delle specifiche esigenze delle donne detenute in materia d'igiene in relazione alle infrastrutture penitenziarie e alle dotazioni igieniche necessarie;
    11. invita gli Stati membri ad adottare una politica penitenziaria della salute di natura globale che identifichi e curi sin dall'incarcerazione le turbe fisiche e mentali, nonché a fornire assistenza medica e psicologica a tutti i detenuti, uomini e donne, che soffrono di dipendenze, rispettando nel contempo le specificità femminili;
    12. invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie al fine di fornire un sostegno psicologico a tutte le donne detenute, in particolare a quelle che allevano da sole i propri figli e alle minorenni delinquenti, con l'obiettivo di accordare loro una migliore protezione e di migliorare le loro relazioni familiari e sociali e, pertanto, le loro possibilità di reinserimento; raccomanda di formare e sensibilizzare il personale penitenziario alla particolare vulnerabilità di queste detenute;

    13. raccomanda che la detenzione delle donne incinte e delle madri che accudiscono figli in tenera età sia prevista solo in ultima istanza e che, in questo caso estremo, queste ultime possano ottenere una cella più spaziosa, possibilmente individuale, e si vedano accordata particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione e l'igiene; considera inoltre che le donne incinte debbano poter beneficiare di controlli prenatali e postnatali di qualità nonché di corsi di educazione parentale di qualità equivalente a quelli offerti fuori dall'ambiente penitenziario;

    14. sottolinea che nei casi in cui il parto in prigione si è svolto normalmente il bambino è generalmente sottratto alla madre entro le 24/72 ore successive alla nascita, ed invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere altre soluzioni;

    15. sottolinea la necessità che il sistema giudiziario vigili sul rispetto dei diritti del bambino in sede di esame delle questioni connesse alla detenzione della madre;

    Mantenimento di legami familiari e relazioni sociali

    16. raccomanda che pene sostitutive della detenzione siano comminate in misura maggiore, come le alternative sociali, segnatamente per le madri, allorché la sanzione prevista e il rischio per la sicurezza pubblica risultano scarsi, nella misura in cui la loro detenzione può determinare gravi perturbazioni nella vita familiare, soprattutto quando esse sono a capo di famiglie monoparentali o hanno figli in tenera età o si trovano a carico persone non autosufficienti o disabili; ricorda che le autorità giudiziarie dovrebbero tener conto di tali elementi nella scelta della pena, in particolare per tutelare l'interesse superiore del bambino del genitore perseguito; raccomanda altresì di prevedere la possibilità di far beneficiare i detenuti uomini con a carico figli minori o che assolvono ad altre responsabilità familiari, di misure analoghe a quelle previste per le madri;

    17. sottolinea che le ripercussioni dell'isolamento e del disagio sulla salute delle detenute incinte possono avere conseguenze nefaste o pericolose per il bambino, e delle quali occorre tener conto molto seriamente al momento di decidere in merito alla detenzione;

    18. insiste altresì sulla necessità che l'amministrazione giudiziaria si informi circa l'esistenza di bambini prima di decidere in merito ad una detenzione preventiva, o al momento della condanna, e che si accerti che siano state prese misure per salvaguardare l'integralità dei loro diritti;

    19. invita gli Stati membri ad aumentare il numero dei centri di detenzione femminili e a ripartirli meglio sul loro territorio in modo da facilitare il mantenimento dei legami familiari e di amicizia delle donne detenute, nonché a dar loro la possibilità di partecipare a cerimonie religiose;

    20. raccomanda agli Stati membri di incoraggiare le istituzioni penitenziarie ad adottare norme elastiche per quanto concerne le modalità, la frequenza, la durata e gli orari delle visite che dovrebbero essere permesse ai membri della famiglia, agli amici e a terzi;

    21. invita gli Stati membri a facilitare il ravvicinamento familiare e in particolare le relazioni dei genitori incarcerati con i loro figli, a meno che ciò sia in contrasto con l'interesse del bambino, predisponendo strutture di accoglienza la cui atmosfera sia diversa da quella dell'universo carcerario e permettano attività comuni e un contatto affettivo adeguato;

    22. esorta gli Stati membri a conformarsi ai rispettivi obblighi internazionali(13) assicurando la parità dei diritti e di trattamento dei figli che vivono con il genitore detenuto, nonché a creare condizioni di vita adatte alle loro esigenze in unità totalmente indipendenti e quanto più lontane dall'ambiente carcerario ordinario, permettendo loro di inserirsi nei sistemi di custodia o negli istituti scolastici tradizionali e prevedendo un regime ampio e flessibile di uscite in compagnia di membri della famiglia o del personale di associazioni per la protezione dell'infanzia, suscettibili di favorirne il corretto sviluppo fisico, mentale, morale e sociale, e prevedendo infrastrutture adeguate nonché personale qualificato, capace di assistere le madri detenute nelle loro responsabilità educative e di assistenza; raccomanda altresì, nel caso di figli minori in prigione, di facilitare l'esercizio dell'autorità parentale all'altro genitore interessato;

    23. constata con rammarico che un gran numero di donne detenute sono madri nubili e che perdono il contatto con i loro figli, talvolta in via definitiva; chiede alla Commissione e agli Stati membri di definire e di porre in essere politiche alternative al fine di evitare la separazione totale;

    24. invita con fermezza gli Stati membri a fornire a tutti i detenuti un aiuto giuridico gratuito incentrato sulle questioni penitenziarie e, nel caso delle donne detenute, specializzato in diritto della famiglia, onde poter rispondere alle questioni relative all'accoglienza, all'adozione, alla separazione, all

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    Proposta di risoluzione del Parlamento Europeo:

    sulla particolare situazione delle donne detenute e l'impatto dell'incarcerazione dei genitori sulla vita sociale e familiare

    (2007/2116 (INI))

    Il Parlamento europeo,

    – visti gli articoli 6 e 7 del trattato UE e l'articolo 4 della nuova Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata il 12 dicembre 2007(1) riguardanti la protezione dei diritti dell'uomo,

    – vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'articolo 5, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in particolare l'articolo 7, la Convenzione europea del 1987 per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (CPT) e il suo protocollo opzionale relativo alla creazione di un sistema di visite regolari sui luoghi di detenzione predisposto da organi internazionali e nazionali indipendenti(2),

    – visto l'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, i relativi protocolli e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,

    – viste la succitata CPT, che ha creato il Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa, nonché le relazioni di detto Comitato,

    – visto l'insieme delle norme minime delle Nazioni Unite per il trattamento dei detenuti, del 1957, e le dichiarazioni e i principi in materia adottati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

    – vista la Convenzione delle Nazioni Unite relativa ai diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989,

    – vista la risoluzione (73)5 del Consiglio d'Europa sull'insieme delle norme minime per il trattamento dei detenuti, la raccomandazione R(87)3 sulle norme penitenziarie europee e la raccomandazione R(2006)2 sulle norme penitenziarie europee,

    – viste le raccomandazioni adottate dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, in particolare la raccomandazione R (2006)1747 relativa all'elaborazione di una carta penitenziaria europea nonché la raccomandazione R (2000)1469 sulle madri e i neonati in carcere,

    – vista la sua risoluzione del 26 maggio 1989 sulla situazione di donne e bambini in carcere(3),, la sua risoluzione del 18 gennaio 1996 sulle cattive condizioni di detenzione nelle carceri dell'Unione europea(4), la sua risoluzione del 17 dicembre 1998 sulle condizioni carcerarie nell'Unione europea: ristrutturazione e pene sostitutive(5), e la sua raccomandazione del 9 marzo 2004 destinata al Consiglio sui diritti dei detenuti nell'Unione europea(6),

    – visto l'articolo 45 del suo regolamento,

    – vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0033/2008),

    A. considerando che in virtù delle convenzioni internazionali(7) ed europee ogni persona che viene incarcerata deve essere trattata nel rispetto dei diritti dell'uomo e che le condizioni di detenzione devono essere conformi ai principi di dignità della persona umana, di non discriminazione e di rispetto della vita privata e familiare e formare oggetto di una valutazione regolare da parte di organismi indipendenti,

    B. considerando che le esigenze e situazioni specifiche delle donne detenute devono essere prese in considerazione nelle decisioni giudiziarie, nelle legislazioni penali e dalle istituzioni penitenziarie degli Stati membri,

    C. considerando che l'incarcerazione delle donne rimanda alla loro posizione nella società in generale, in cui le donne si trovano imprigionate in un sistema concepito e diretto essenzialmente dagli uomini per gli uomini,

    D. considerando che occorre porre in essere misure concrete adeguate ai bisogni specifici delle donne, in particolare l'applicazione di pene alternative,

    E. considerando che le donne incinte in ambiente carcerario non possono ricevere il sostegno, le informazioni e gli elementi necessari per portare avanti adeguatamente la gravidanza e la maternità, segnatamente un'alimentazione equilibrata, condizioni sanitarie idonee, aria fresca, esercizio fisico e cure prenatali e postnatali;

    F. considerando che tutti i detenuti, uomini e donne, devono beneficiare di pari accesso alle cure sanitarie, ma che le politiche penitenziarie devono prestare particolare attenzione alla prevenzione, al controllo e al trattamento, a livello sia fisico che mentale, dei problemi di salute specifici delle donne,
    G. considerando che la salute fisica e mentale della madre va posta in relazione a quella del bambino,

    H. considerando che un gran numero di donne detenute soffrono o hanno sofferto della dipendenza dagli stupefacenti o da altre sostanze(8) suscettibili di essere all'origine di disturbi mentali e comportamentali che richiedono uno specifico trattamento medico e un sostegno sociale e psicologico appropriato nell'ambito di una politica penitenziaria della salute di carattere globale,

    I. considerando che oggi è nota l'elevata incidenza nell'anamnesi delle donne detenute di episodi di violenza, abusi sessuali, maltrattamenti familiari e di coppia, l'elevata dipendenza economica e psicologica delle donne detenute nonché il rapporto diretto di tali episodi con la loro fedina penale e la presenza di sequele fisiche e psicologiche quali lo stress post-traumatico,
    J. considerando che il personale penitenziario deve essere sufficientemente formato e sensibilizzato alla considerazione della dimensione della parità tra donne e uomini e alle specifiche esigenze e situazioni delle donne detenute; considerando che è auspicabile un'attenzione speciale per le più vulnerabili tra loro, ovvero le minorenni e le disabili,

    K. considerando che il mantenimento dei legami familiari è uno strumento essenziale di prevenzione della recidiva e di reinserimento sociale, oltre che un diritto per tutti i detenuti, i loro figli(9) e gli altri membri della famiglia, e che l'esercizio di tale diritto è spesso particolarmente complicato per le donne a causa della scarsità e dunque della possibile lontananza dei centri di detenzione femminile,

    L. considerando che l'interesse superiore del bambino deve essere sempre preso in considerazione nelle decisioni relative alla sua separazione o al suo mantenimento con il genitore incarcerato, ferma restando, comunque, l'opportunità di fare in modo che l'altro genitore interessato possa esercitare la sua autorità parentale, e di porre in essere le procedure atte a preservare i legami affettivi con l'ambiente familiare d'origine (fratelli e sorelle, nonni e altri membri della famiglia),

    M. considerando che firmando la succitata convenzione sui diritti del fanciullo, al pari di altri strumenti internazionali(10), le parti si sono impegnate ad assicurare a tutti i bambini, senza alcuna forma di discriminazione e indipendentemente dallo stato giuridico dei genitori, il godimento di tutti i diritti previsti dalla convenzione, in particolare il diritto a cure mediche appropriate, allo svago e all'istruzione, e che tale impegno deve altresì essere applicato per i figli che vivono assieme al loro genitore incarcerato,

    N. considerando che al di là della repressione di un atto illegale, il ruolo degli istituti penitenziari dovrebbe mirare altresì al reinserimento sociale e professionale, tenuto conto delle situazioni di esclusione sociale e di povertà che caratterizzano spesso il passato di numerosi detenuti sia uomini che donne(11) ,

    O. considerando che molte detenute sono implicate, al momento della loro incarcerazione, in procedure giudiziarie pendenti (procedura di abbandono, di accoglienza temporanea o di adozione di minori, divorzio o separazione, espulsione dal domicilio, ecc.) che le pongono in una situazione di vulnerabilità e in uno stato permanente di incertezza e di stress,
    P. considerando che le persone detenute spesso non sono a conoscenza delle risorse sociali disponibili e che, in molti casi, il fatto di non essere in possesso dei documenti amministrativi relativi alla loro situazione (carta d'identità, tesserino della sicurezza sociale, libretto di famiglia) perché li hanno perduti o perché sono scaduti, impedisce loro, nella pratica, di esercitare i diritti accordati ai cittadini di ciascuno Stato membro,

    Q. considerando che l'aumento del numero di donne detenute può essere attribuito in parte al degrado delle condizioni economiche delle donne,
    R. considerando che il pari accesso dei detenuti, uomini e donne, all'occupazione, alla formazione professionale e al tempo libero durante la detenzione è fondamentale per il loro equilibrio psicologico e il loro reinserimento nella società e nel mondo del lavoro,

    S. considerando che non basta permettere ai detenuti, uomini e donne, di accedere alle offerte, per quanto variegate, in materia di istruzione, formazione, occupazione, tempo libero ed interventi personali, e che è necessario mettere a punto programmi di accompagnamento che facilitino la loro partecipazione alla preparazione e allo svolgimento del loro percorso di reinserimento,

    T. considerando che le donne detenute devono poter accedere senza discriminazione alcuna a un'occupazione retribuita e al volontariato, nonché a misure di formazione professionale e civica diversificate atte a favorire il loro reinserimento dopo l'espiazione della pena e adatte alle esigenze del mercato del lavoro,
    U. considerando che il successo del reinserimento sociale dei detenuti e delle detenute nonché la prevenzione della recidiva si basano sulla qualità dell'inquadramento fornito durante la detenzione, in particolare attraverso partenariati instaurati con imprese e organismi di assistenza sociale, nonché sul monitoraggio e l'assistenza socioprofessionale, offerti dopo l'espiazione della pena,

    V. considerando che esiste un bisogno manifesto di dati e di statistiche ripartite per genere, globali, chiare e aggiornate,

    Condizioni di detenzione

    1. incoraggia gli Stati membri a investire risorse sufficienti a favore dell'ammodernamento e dell'adeguamento delle rispettive infrastrutture penitenziarie per dare attuazione alla succitata raccomandazione R(2006)2 del Consiglio d'Europa onde assicurare condizioni di detenzione rispettose della dignità umana e dei diritti fondamentali, in particolare in materia di alloggio, sanità, igiene, alimentazione, aerazione e luce;

    2. ribadisce la sua richiesta alla Commissione e al Consiglio affinché adottino, sulla base dell'articolo 6 del trattato UE, una decisione quadro sulle norme minime di protezione dei diritti dei detenuti, conformemente a quanto raccomandato dal Consiglio d'Europa nella sua succitata raccomandazione R (2006)2 ed invita il Consiglio a diffondere e promuovere l'applicazione delle regole penitenziarie del Consiglio d'Europa ai fini di una maggiore armonizzazione delle condizioni di detenzione in Europa, in particolare per quanto attiene al rispetto dei bisogni specifici delle donne, nonché la chiara affermazione dei diritti e degli obblighi dei detenuti e delle detenute;

    3. invita la Commissione a includere nella sua relazione annuale sui diritti dell'uomo una valutazione del rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti e delle detenute nonché delle condizioni speciali di detenzione previste per le donne;

    4. esorta gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione a ratificare il protocollo opzionale alla CPT che stabilisce un sistema di controllo indipendente dei luoghi di detenzione, e invita il Consiglio e la Commissione a promuovere la ratifica di tale convenzione e del suo protocollo nell'ambito della politica estera dell'Unione europea;

    5. ricorda che la conformità della gestione dei centri di detenzione con le norme giuridiche nazionali e internazionali dovrebbe essere stabilita mediante ispezioni regolari da parte delle autorità competenti;

    6. invita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per garantire l'ordine negli istituti penitenziari nonché la sicurezza del personale e di tutti i detenuti, mettendo fine alle situazioni di violenza e di abuso cui sono particolarmente esposte le donne e le persone appartenenti a minoranze etniche o sociali;

    7. ricorda la "specificità" delle prigioni femminili ed insiste sull'introduzione di strutture di sicurezza e di reinserimento concepite per le donne;
    8. invita gli Stati membri a integrare la dimensione della parità tra uomini e donne nella rispettiva politica penitenziaria e nei rispettivi centri di detenzione nonché a tenere maggiormente presenti le specificità femminili e il passato spesso traumatizzante delle donne detenute, soprattutto attraverso la sensibilizzazione e la formazione appropriata del personale medico e carcerario e la rieducazione delle donne ai valori fondamentali:

    a) integrando la dimensione di genere nella raccolta dei dati in tutti i settori in cui è possibile, al fine di evidenziare i problemi e i bisogni delle donne;

    b) creando, in ciascuno Stato, una commissione d'inchiesta e sistemi di mediazione permenente per una sorveglianza effettiva delle condizioni di detenzione, al fine di individuare e correggere i fattori di discriminazione che continuano a colpire le donne nel sistema carcerario;
    c) sollevando la questione dei bisogni delle donne detenute nel quadro dei dibattiti locali, regionali e nazionali, al fine di incoraggiare l'adozione di misure positive relative alle risorse sociali, alle condizioni di alloggio, alla formazione, ecc.;
    9. invita gli Stati membri a garantire un accesso uguale e non discriminatorio per le donne alle cure mediche di qualsiasi tipo, che devono essere di qualità equivalente a quelle dispensate al resto della popolazione, per prevenire e trattare efficacemente le malattie specificamente femminili(12);

    10. ricorda la necessità di adottare misure a favore di una migliore presa in considerazione delle specifiche esigenze delle donne detenute in materia d'igiene in relazione alle infrastrutture penitenziarie e alle dotazioni igieniche necessarie;
    11. invita gli Stati membri ad adottare una politica penitenziaria della salute di natura globale che identifichi e curi sin dall'incarcerazione le turbe fisiche e mentali, nonché a fornire assistenza medica e psicologica a tutti i detenuti, uomini e donne, che soffrono di dipendenze, rispettando nel contempo le specificità femminili;
    12. invita gli Stati membri ad adottare tutte le misure necessarie al fine di fornire un sostegno psicologico a tutte le donne detenute, in particolare a quelle che allevano da sole i propri figli e alle minorenni delinquenti, con l'obiettivo di accordare loro una migliore protezione e di migliorare le loro relazioni familiari e sociali e, pertanto, le loro possibilità di reinserimento; raccomanda di formare e sensibilizzare il personale penitenziario alla particolare vulnerabilità di queste detenute;

    13. raccomanda che la detenzione delle donne incinte e delle madri che accudiscono figli in tenera età sia prevista solo in ultima istanza e che, in questo caso estremo, queste ultime possano ottenere una cella più spaziosa, possibilmente individuale, e si vedano accordata particolare attenzione soprattutto per quanto riguarda l'alimentazione e l'igiene; considera inoltre che le donne incinte debbano poter beneficiare di controlli prenatali e postnatali di qualità nonché di corsi di educazione parentale di qualità equivalente a quelli offerti fuori dall'ambiente penitenziario;

    14. sottolinea che nei casi in cui il parto in prigione si è svolto normalmente il bambino è generalmente sottratto alla madre entro le 24/72 ore successive alla nascita, ed invita la Commissione e gli Stati membri a prevedere altre soluzioni;

    15. sottolinea la necessità che il sistema giudiziario vigili sul rispetto dei diritti del bambino in sede di esame delle questioni connesse alla detenzione della madre;

    Mantenimento di legami familiari e relazioni sociali

    16. raccomanda che pene sostitutive della detenzione siano comminate in misura maggiore, come le alternative sociali, segnatamente per le madri, allorché la sanzione prevista e il rischio per la sicurezza pubblica risultano scarsi,

    Ho evidenziato solo i punti in cui si prendevano in considerazione le esigenze delle detenute in quanto "donne" tralasciando quelli in cui si prendevano le esigenze delle detenute in quanto madri.
     
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21 replies since 6/6/2008, 21:41   678 views
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