varie...

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  1. §°lilith°§
     
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    609 bis è questa:


    609 bis Violenza sessuale


    Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe
    taluno a compiere o subire atti sessuali
    è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti
    sessuali:

    1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della
    persona offesa al momento del fatto;

    2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole
    sostituito ad altra persona.

    Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i
    due terzi

    http://www.geocities.com/valestarplace/leggestupro.html

    scusa ma delle varie opinioni mi interessa solo dopo che ho letto il testo della legge!
    ti invito nuovamente a postare gli articoli in cui ci sono scritte le robe che se fosse, sarebbe davvero allucinante!

    609 ter Circostanze aggravanti

    La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui
    all`articolo 609 bis sono commessi:

    1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

    2) con l`uso di armi o di sostanze alcoliche narcotiche o stupefacenti o
    di altri strumenti o sostanze gravemente
    lesivi della salute della persona offesa;

    3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o
    di incaricato di pubblico servizio;

    4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

    5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della
    quale il colpevole sia l`ascendente, il
    genitore anche adottivo, il tutore.

    La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è
    commesso nei confronti di persona che non ha
    compiuto gli anni dieci
     
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  2. Milo Riano
     
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    CITAZIONE
    La giurisprudenza della Cassazione ha interpretato questo concetto in modo via via più estensivo

    lilith, ti prego, non farci perdere tempo...

    Strusciatine sul fondoschiena in discoteca? E' violenza sessuale

    Continua il carosello delle avance vietate. Strusciarsi in discoteca sul fondoschiena di una ragazza per tentare un approccio indesiderato è violenza sessuale.

    Con la sentenza n. 30851 del 23 luglio 2008 la Cassazione ha confermato la condanna a un anno e 2 mesi (con la condizionale) nei confronti di un giovane che si era strusciato in discoteca sul fondoschiena di una ragazza.

    http://www.cassazione.net/strusciatine-sul...suale-p437.html
     
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  3. animus
     
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    CITAZIONE (vero mummio 2 @ 31/7/2008, 21:47)
    CITAZIONE (animus @ 31/7/2008, 21:38)
    Certo, ed il Padrone la interpreta sempre a favore della Padrona-Domina-Dom'na-Donna.

    I padroni non sono mai veramente padroni come si pensa...
    Nemmeno le padrone...

    Ti voglio raccontare un piccolo aneddoto.

    Tempo fa c’erano due soci, ad un certo momento litigarono, e quello che aveva maggiori quote rimase a lavorare nella societa’ mentre l’altro, contro la sua volonta’, venne mandato a casa.

    Ora, in prossimita’ delle vacanze estive, il socio che lavorava chiese all’altro se voleva venire in azienda, ovviamente per farsi sostituire perche’ andava in ferie e quindi gli faceva comodo.

    Bene, quando gli feci notare che aveva sbagliato ad accettare e che cos¡ faceva quello che voleva l’altro, lui si giustifico’ dicendo che era lui che voleva, perche', evidentemente,se avesse voluto, sarebbe rimasto a casa.

    C’e’ un errore di fondo in questa ultima frase, ed e’ il seguente: Lui, il socio lasciato a casa, crede di agira la propria volonta’, ma in realta’, sta solamente agenda la volonta’ dell’altro, e la cosa risulta evidente dal fatto che quando l’altro non vuole (che lui sia in azienda), lui non e’ in azienda, quando l’altro vuole che sia in azienda, lui e’ in azienda!

    Non e’ la sua volonta’……e’ quella dell’altro!

    Chi conosce l'algebra booleana, si accorgerebbe subito che mettendo il relazione le “entrate e le uscite” dei due soggetti, il secondo…….viene annullato. (cioe’ scompare letteralmente dalla formula)

    Affinche uno possa dire che sta esercitando la propria volonta, ovvero, che sia un soggetto esistente, deve esistere un contrasto (cioe’ opporsi almeno in un caso) alla volonta’ dell’altro.

    E’ ovvio che qui torniamo al discorso del bene/male (dove uno esiste perche' si oppone all'altro), mentre contestualizandolo al giudice, se la “sua” volonta’ coincide sempre con i vantaggi della donna, vuol dire che, di fatto, il giudice e’ annullabile, e la volonta' e' solo quella femminile.

    Animus

    Edited by animus - 31/7/2008, 22:19
     
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  4. Milo Riano
     
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    ...non oso immaginare l' interpretazione della Cassazione (che fa giurisprudenza) di inferiorità psichica.
     
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  5. Milo Riano
     
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    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:28)
    sono la prima a dire le interpretazioni sono cagate.

    Saranno anche cagate ma mandano in galera la gente!
    Lilith, io ti credo che sei in buona fede e che non vorresti questo, ma purtroppo la situazione non è delle più rosee... cioè è proprio rosa, rosa shocking! :woot: :D
     
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  6. animus
     
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    CITAZIONE (Milo Riano @ 31/7/2008, 22:31)
    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:28)
    sono la prima a dire le interpretazioni sono cagate.

    Saranno anche cagate ma mandano in galera la gente!
    Lilith, io ti credo che sei in buona fede e che non vorresti questo, ma purtroppo la situazione non è delle più rosee... cioè è proprio rosa, rosa shocking! :woot: :D

    Purtroppo Milo, il vero problema, e' che stiamo intuendo che la mala fede.....non esiste.
    Sono tutte in buona fede.

    E allora?


     
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    Lichtenstein .. o San Marino, che anche loro hanno il rappresentante all'ONU

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    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:04)
    609 bis è questa:


    609 bis Violenza sessuale


    Chiunque con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe
    taluno a compiere o subire atti sessuali
    è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

    Ciao Lilith,
    l'art. 609 bis è stato introdotto dalla legge sulla violenza sessuale del 15 febbraio 1996. Secondo me, sta tutto nell'introduzione della locuzione "atti sessuali" inteso come condotta composita e ... molto generica atta a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e "atti di libidine violenta".


    da Cassazione - sentenza 3990 dell 11 febbraio 2001 - Violenza sessuale - nozione di atti sessuali:


    Dopo l'entrata in vigore della legge n. 66/1996, invece, l'individuazione della condotta tipica del reato di "violenza sessuale" si riconnette alla definizione della nozione, del contenuto e dei limiti della locuzione "atti sessuali", in quanto l'art. 609 bis, cod. pen (introdotto appunto da tale legge) ha concentrato in una fattispecie umanitaria le previgenti ipotesi criminose previste dagli artt. 519 e 521, individuando quale unica condotta composita, idonea a ledere il bene giuridico della libertà sessuale, in luogo della "congiunzione carnale" e degli "atti di libidine violenti", il fatto di chi con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità "costringe" taluno a compiete o a subire "atti sessuali".

    Non avrebbe senso, infatti, stante l'unicità del bene protetto, distinguere tra diverse modalità di aggressione, tutte comunque lesive della dignità e dell'autodeterminazione della persona umana.
    Le posizioni della dottrina, di fronte al problema dell'individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, possono ricondursi a tre principali orientamenti:

    a) la tesi della maggiore ampiezza dell'espressione "atti sessuali" rispetto a quella di "atti di libidine", che ricomprende nella nuova categoria, perlomeno in astratto, qualsiasi atto che sia comunque riconducibile (quanto ai motivi che lo ispirano, alle modalità di realizzazione, alle finalità perseguite) alla sfera della sessualità umana;
    b) l'opinione che tra gli atti di libidine e gli atti sessuali vi è invece una fondamentale identità concettuale e che la fattispecie dell'art. 609 bis, unificando i precedenti reati di violenza carnale e di atti di libidine nella figura unitaria della violenza sessuale, abbia lasciato sostanzialmente intatto il limite inferiore della tutela della libertà sessuale, costituito appunto dagli atti di libidine;

    c) l'indirizzo secondo il quale la nozione di "atti sessuali" deve essere intesa in senso restrittivo rispetto a quella comunemente accolta in relazione agli atti di libidine e deve essere condotta in termini necessariamente oggettivi, senza che possano avere rilievo, nell'individuazione della condotta penalmente rilevante, "né l'impulso del soggetto attivo del reato, né la potenziale suscettibilità erotica del soggetto passivo, ma piuttosto l'oggettiva natura sessuale dell'atto in sé considerato", individuata "rifacendosi alle scienze medico psicologiche ed ancor più a quelle antropologico-sociologiche". In tale prospettiva, per potere qualificare un atto come "atto sessuale", si richiede necessariamente "il contatto fisico tra una parte qualsiasi del corpo di una persona con una zona genitale, anale od orale del partner". Restano pertanto fuori dalla nozione mini a di atto sessuale quelle condotte che, per quanto possano costituire espressioni di un impulso concupiscente o possano essere rivolti ad eccitare o a soddisfare la concupiscenza, siano però privi di quella oggettiva componente strettamente fisica (e non moralistica) nel senso dianzi enunciato.

    Un illustre autore, poi, ha posto in rilievo che "le fattispecie incriminatrici per la loro stessa natura implicano una valutazione umana e sociale, culturalmente condizionata, dei comportamenti presi in considerazione" e che "la determinazione di ciò che è sessualmente rilevante in materia penale non può in realtà prescindere dal riferimento al costume e alle rappresentazioni culturali di una collettività determinata in un determinato momento storico. Da ciò ha dedotto la difficoltà di una collettività determinata in un determinato momento storico". Da ciò ha dedotto la difficoltà di tracciare con sicurezza il discrimine tra sessuale e non sessuale facendo prevalentemente riferimento alle parti anatomiche del corpo e/o all'intensità dei contatti fisici e trascurando invece "la valenza significativa dell'intero contesto in cui il contatto si realizza e, di conseguenza, la complessa dinamica intersoggettiva che si sviluppa in una situazione connotata oltretutto dalla presenza di fattori coartanti".

    Secondo lo stesso autore, "viste le cose in questa più ampia prospettiva, aperta all'influenza di fattori psicologici e culturali incentrare il momento decisivo della rilevanza penale sulla considerazione meccanica e isolata della specifica parte anatomica aggredita (o lambita) dal soggetto attivo e/o del grado di intensità fisica del contatto instaurato, non può non apparire riduttivo: potrebbe, invece, apparire più aderente alla logica dell'apprezzamento penalistico un approccio interpretativo di tipo sintetico, cioè volto a desumere il significato della violenza sessuale da una complessiva valutazione di tutta la vicenda sottoposta a giudizio".



    Va da sè che, leggendo un po' di sentenze, a me sembra che l'orientamento c) non sia stato mai preso in considerazione ...
     
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  8. vero mummio 2
     
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    CITAZIONE (animus @ 31/7/2008, 21:47)
    CITAZIONE (vero mummio 2 @ 31/7/2008, 21:47)
    I padroni non sono mai veramente padroni come si pensa...
    Nemmeno le padrone...

    Cosa vuoi dire?

    Che se fossero padroni non si inchinerebbero come dici tu al volere della domina, e che anche se la domina oggi si illude di essere mentalmente e sessualmente emancipata, non lo è, non si è mai padroni di sè stessi e dei propri pensieri e azioni.
    Quindi in fondo non c'è nessuno da incolpare, nel senso giudaico di colpa ovviamente, ma solo stupidità e debolezza.
     
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    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:40)
    io credo che per piacerti che uno che non hai mai visto ti si sdrusci nel culo devi assere parecchio zozza, o molto disinibita, e a vistra stessa opinione queste donne sono casi eccezionali! dunque, è molestia sessuale, ma credo che un anno sia troppo, anche perchè probabilmente quello è un ragazzino... e si impara sbagliando e venendo puniti

    io credo dipenda anche da come si vuol considerare "oggettivamente" la parte anatomica...

    http://blog.panorama.it/italia/2007/05/22/...ietato-toccare/

    Per una toccatina, ancorché “fulminea”, del seno si finisce in carcere. Perché?
    Perché trattasi di abuso sessuale anche il solo, fugace, palpeggiamento del seno - senza il consenso di una donna - nonostante da diversi decenni si usi, sulle spiagge, mostrarlo. Lo ha stabilito la Cassazione, confermando la condanna a un anno e due mesi di reclusione inflitta ad un 42enne dalla corte d’appello di Firenze.
    L’imputato era stato accusato di abuso sessuale ai danni di una ragazza alla quale aveva toccato fulmineamente il seno sinistro. Secondo la ricostruzione dell’accusa, la giovane mentre passeggiava per piazzale Michelangelo a Firenze era stata superata da un ciclomotore guidato da un uomo che, dopo aver parcheggiato, era tornato indietro a piedi e, giunto alla sua altezza, le aveva palpeggiato fugacemente il seno prima di allontanarsi di corsa.
    Individuato dal numero di targa del ciclomotore, l’imputato aveva presentato ricorso in Cassazione, rilevando che “la fugace ‘manata’ non poteva costituire invasione della libertà sessuale della vittima, trattandosi di una zona del corpo notoriamente non più soggetta a particolari cautele, giacché mostrare il seno nudo non costituisce più da alcuni decenni offesa al pudore”, e di conseguenza il fatto “poteva tuttalpiù configurare il delitto di violenza privata ma non quella di violenza sessuale”.Di diverso avviso i giudici della terza sezione penale della suprema corte, che hanno dichiarato infondato il ricorso dell’uomo: “il fatto che attualmente le ragazze, peraltro solo sulle spiagge e non sulla pubblica via, - si legge nella sentenza numero 19718 - ostentino il seno nudo, non significa che tale parte del corpo abbia perduto la sua natura erogena e non autorizza qualsiasi bagnante o passante a palpeggiarlo senza il consenso dell’interessata”. Il seno femminile, secondo i giudici di piazza Cavour, “era e rimane una zona erogena ed il palpeggiamento di esso, sopra o sotto i vestiti, ancorché fugacemente, configura un atto sessuale se effettuato per soddisfare il proprio desiderio erotico e diventa criminoso se attuato senza il consenso dell’interessata. Trattasi infatti - conclude la suprema corte - di un atto che offende la libertà di autodeterminazione sessuale della vittima”.
    Pur espresso in altri termini, la sentenza della Cassazione riprende in toto il classico buon consiglio della nonna, che suonava così: “Guardare ma non toccare”.



    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:50)
    Le posizioni della dottrina, di fronte al problema dell'individuazione del minimum di condotta penalmente rilevante perché resti integrato il delitto di violenza sessuale, possono ricondursi a tre principali orientamenti:

    a) la tesi della maggiore ampiezza dell'espressione "atti sessuali" rispetto a quella di "atti di libidine", che ricomprende nella nuova categoria, perlomeno in astratto, qualsiasi atto che sia comunque riconducibile (quanto ai motivi che lo ispirano, alle modalità di realizzazione, alle finalità perseguite) alla sfera della sessualità umana;

    si ma qui non ci sono ne' atti di libidine ne costrizioni.
    ha proprio fatto di testa sua! esattamente come quello dei jeans!
    [/QUOTE]

    che ricomprende nella NUOVA CATEGORIA qualsiasi atto che sia comunque riconducibile alla sfera della sessualità umana ...

    qualunque .... questa è la tesi orientativa seguita, non essendoci alcun elemento oggettivo nella definizione atti sessuali ...
     
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  10. Milo Riano
     
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    E come dimostri che la toccatina non era intenzionale, o che la tipa era una porca che provocava?
     
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    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:59)
    se la toccatina fulminea non era intenzionale, può capitare che se io parlo gesticolando ci scappi un dito era sentenza sbagliata, ma se intenzionalmete ha messo il dito sul seno era reato! e sono d'accordo! contando che è anche una persona adulta direi che è giusto!
    qui siamo in presenza di una molestia vera e propria! e sono contenta che sia reato!

    qui non c'è cattiva interpretazione, è proprio reato!

    e se era intenzionale o meno .. lo stabilisce la vittima?

    ma la sentenza verteva su un'altra questione: la contradditorietà tra l'abolizione del reato di "offesa al pudore" per chi mostra il seno e l'inasprimento della pena per chi lo sfiora ....

    Se non è "offesa al pudore" vorrebbe dire che non è più classificato come zona erogena, allora perchè è reato sfiorarlo?
     
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    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 23:10)
    CITAZIONE (Ritavi @ 31/7/2008, 23:01)
    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 22:59)
    se la toccatina fulminea non era intenzionale, può capitare che se io parlo gesticolando ci scappi un dito era sentenza sbagliata, ma se intenzionalmete ha messo il dito sul seno era reato! e sono d'accordo! contando che è anche una persona adulta direi che è giusto!
    qui siamo in presenza di una molestia vera e propria! e sono contenta che sia reato!

    qui non c'è cattiva interpretazione, è proprio reato!

    e se era intenzionale o meno .. lo stabilisce la vittima?

    ma la sentenza verteva su un'altra questione: la contradditorietà tra l'abolizione del reato di "offesa al pudore" per chi mostra il seno e l'inasprimento della pena per chi lo sfiora ....

    Se non è "offesa al pudore" vorrebbe dire che non è più classificato come zona erogena, allora perchè è reato sfiorarlo?

    quella è una legge che è arrivata per i toples. io non lo uso perchè mi vergogno!
    e se mi capita di essere toccata intenzionalemte là è giusto che io possa denunciare.

    CITAZIONE
    Secondo la ricostruzione dell’accusa, la giovane mentre passeggiava per piazzale Michelangelo a Firenze era stata superata da un ciclomotore guidato da un uomo che, dopo aver parcheggiato, era tornato indietro a piedi e, giunto alla sua altezza, le aveva palpeggiato fugacemente il seno prima di allontanarsi di corsa

    non ha negato che è tornato indietro a palpeggiare, c'erano testimoni?
    leggi tutto il verbale del processo!
    a questo gli darei più di un anno!

    CITAZIONE
    E come dimostri che la toccatina non era intenzionale, o che la tipa era una porca che provocava?

    bisogna definire provocazione! cosa è una provocazione?

    Ecco brava... bisogna definire cos'è una provocazione ... cos'è per te che sei una donna e cos'è una provocazione per un uomo ... quella chi la definisce, sempre tu?
     
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  13. Milo Riano
     
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    lilith, non c' entra niente quello che stai scrivendo.
    Cerca di astrarre i concetti.

    @Animus

    Ok. Ricordo una frase di Elvia Ficarra che diceva che le donne sanno e abusano.. lilith non sa ma abusa lo stesso, dunque è persino più pericolosa.
     
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    Lichtenstein .. o San Marino, che anche loro hanno il rappresentante all'ONU

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    CITAZIONE (§°lilith°§ @ 31/7/2008, 23:18)
    CITAZIONE
    Ecco brava... bisogna definire cos'è una provocazione ... cos'è per te che sei una donna e cos'è una provocazione per un uomo ... quella chi la definisce, sempre tu?

    in realtà non ho definito, ma prima di effermare che una persona che ha subito ipotetica molestia abbia provocato bisogna definire cosa è provocazione! èerchè se per provocazione si intende cercare di essere bella il più possibile allora, essendo donna, anche tu, cara ritavi, dovresti essere molestata!

    no vabbeh io ... ci rinuncio! :------: ma tu per cercare di essere bella il più possibile vai in giro svestita il più possibile?
     
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  15. Milo Riano
     
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    Io mi sento molestato dalle gonne inguinali e dai seni al vento, dunque tu per legge ti metti il burqa senza fiatare.

    Che cosa tale ideologia sia riuscita a causare nella nostra società è espresso chiaramente da un’ altra donna ”contro” (contro la vulgata femminista): Elvira Ficarra, presidente del GESEF (Genitori Separati con Figli), che sulla rivista Tempi, in occasione della discussione del progetto di legge sull’ affido condiviso - diretta alle onorevoli Katia Canotti e Marisa Bolognesi (Ds Ulivo), Tiziana Valpiana (Rif. Comunista) - così si espresse: ”le donne, eterne vittime e incapaci di provvedere a sé stesse, avrebbero comunque bisogno di una speciale protezione, da parte maschile ieri, da parte delle istituzioni e del ’branco rosa burocratizzato’ oggi... la dottrina neofemminista della ’differenza’ che si è sostituita all’ ideologia maschilista predica ancora la maternità come status sociale primario simbiotico, compensativo. Ma, e qui sta la novità, anche come un diritto e un potere e, nel prevedibile caso di separazione/divorzio, come inesauribile carta di credito per garantirsi un vitalizio a carico del marito-bancomat e dello Stato. Le donne fanno un uso spudorato della protezione accordata e dei vantaggi connessi, ma non ringraziano. Sanno benissimo che il vittimismo è un potere ricattatorio formidabile, perché occulto ed inattaccabile e non nutrono alcun rispetto verso chi glielo cuce addosso per arraffare un potere manifesto. Sono del tutto consapevoli che quelli di cui godono non sono diritti e pari opportunità conquistati lealmente. Ma privilegi, ottenuti mistificando la realtà e sbaragliando il ’nemico’ (l’ intero genere maschile), con un’ annosa campagna di demonizzazione e criminalizzazione spietata. A colpi di leggi, normative, giurisprudenza anticostituzionale che calpestano sistematicamente i diritti altrui... per questo non si fidano della sorellanza rappresentativa. Ed infatti non votano per le altre donne, come dimostrato nelle elezioni, nonostante le quote rosa imposte per legge ed una massiccia e costosa (a spese dei contribuenti) campagna istituzionale a favore delle candidature femminili. Il motivo è molto semplice. Stanno affiorando gli effetti della ultradecennale campagna ’anti-maschile’ che mettono in difficoltà proprio le donne, supposte beneficiarie... molte fra le più convinte militanti della crociata anti-maschio stanno già sperimentando gli effetti collaterali. Vittime di se stesse, non riescono ad ’emanciparsi’ dalla trappola della solitudine, depressione, nevrosi ossessiva, conflittualità permanente, anaffettività e attaccamento patologico ai figli, nella quale sono imprigionate. Altre non riescono a fronteggiare i disagi dei figli, che agiscono sullo stesso modello di comportamento vessatorio, ricattatorio e manipolante di cui sono stati vittime, strumenti e testimoni o, in alternativa, diventano abulici, anoressici, facili prede dello ’sballo’ e delle baby gangs... l’ effetto di tutto ciò è un disagio dilagante, volutamente indotto, a cui si cerca di far fronte con un crescente ricorso ai terapeuti della psiche, adulta e infan-tile/adolescenziale. Si assiste ad una psichiatrizzazione del territorio che, insieme al controllo sociale ’preventivo’ diventa un potere che si somma a quello dei tribunali speciali e dei servizi preposti alla tutela dell’ infanzia... all’ autorità del padre - completamente esautorato delle sue funzioni e del suo ruolo - si è sostituita l’ autorità dello Stato che, attraverso i suoi apparati - per lo più al femminile - invade la famiglia e assiste, consiglia, concede benefici, tutela, cura, giudica e punisce. Senza consentire difesa. Come un padre-padrone. Anzi, peggio!” La conclusione è pure da incorniciare: ”forse qualcuno ha sbagliato qualcosa? Signore onorevoli, a voi la risposta.”
     
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2651 replies since 1/4/2004, 00:38   55314 views
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